VERIFICHE ASCENSORI E MONTACARICHI

La direttiva ascensori 95/16/CE, recepita in Italia dal D.P.R. 162 del 30 aprile 1999, ha definito le regole per la messa in servizio e la verifica degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, decreto coordinato con le modifiche introdotte dal D.P.R. 214 del 05/10/2010.

 

Safety Technology è Organismo Abilitato presso il Ministero dello Sviluppo Economico e per quanto concerne gli ascensori, offre il servizio di verifica periodica e straordinaria ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.P.R. 162/99 e successive modifiche.

 

 

Il servizio comprende la gestione della periodicità delle verifiche e  per gli Amministratori di Condominio l'eventuale gestione a pacchetto delle verifiche, offrendo la possibilità di beneficiare di particolari sconti per affidamento contestuale di incarichi quali ascensori, terre, linea vita, ecc.

Estratto DL.gs 162/99 modificato dal DPR 8/2015 – Montacarichi ed Ascensori

 

ART. 12. MESSA IN ESERCIZIO DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI


1) È soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori.

2) La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera, contiene:

a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;

b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;

c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5;

e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;

f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.

3) L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche

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4) Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

 

 

5) È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.

6) Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.

 

Art. 16. Libretto e targa

1) Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1.

2) In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni: soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche; installatore e numero di fabbricazione; numero di matricola; portata complessiva in chilogrammi; numero massimo di persone.

 

 

 Scarica -  Dpr 214/10