Periodicità delle Verifiche

Il datore di lavoro secondo il combinato disposto del DPR 462/01 è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:


 VERIFICA BIENNALE ( 2 ANNI) per:

  1. impianti elettrici e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione
  2. impianti di terra e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:

 

     a)    Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili;

 

      b)    Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioè:

 

      ·      Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè ad esempio:

-   locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone;

-        alberghi, pensioni, hotel, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti;

-    ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi;

-     stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili;

-     edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc.

      ·       Edifici con strutture portanti in legno.

      ·     Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore al valore di 30.

Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, invece, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di esplosione", e dunque soggetti alle verifiche con cadenza biennale.

 

    c)    Locali adibiti ad uso medico gruppo 1 e 2, cioè locali destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti, inclusi i trattamenti estetici (CEI 64/8 sez. 710 )

 

  VERIFICA QUINQUENNALE ( 5 ANNI ) per tutti gli altri casi, come ad esempio;

·         studi tecnici;

·         studi amministrativi;

·         attività commerciali (negozi).

La verifica sarà quinquennale sempre che,  tali attività non abbiano impianti, ambienti, o non risiedano all’interno di luoghi a maggior rischio in caso d’incendio:

 

Esempi:

     ·    Un negozio (locale ordinario) inserito all’interno di un Centro C.le  soggetto a CPI e quindi a verifica biennale è sottoposto alla stessa periodicità del Centro C.le, per cui la verifica da quinquennale sarà biennale.

     · Se all’interno del condominio sono presenti attività produttive, la verifica dei relativi impianti è responsabilità di ogni singolo titolare anche se gli impianti coincidono in parte o per tutto con gli impianti del condominio, per cui se all’interno del condominio vi è un’attività soggetta a verifica biennale ( ristoran te) anche le parti comuni del condominio ereditano la periodicità biennale.