Periodicità delle Verifiche
Il datore di lavoro secondo il combinato disposto del DPR 462/01 è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:
VERIFICA BIENNALE ( 2 ANNI) per:
a) Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili;
b) Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioè:
· Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè ad esempio:
- locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone;
- alberghi, pensioni, hotel, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti;
- ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi;
- stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili;
- edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc.
· Edifici con strutture portanti in legno.
· Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore al valore di 30.
Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, invece, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di esplosione", e dunque soggetti alle verifiche con cadenza biennale.
c) Locali adibiti ad uso medico gruppo 1 e 2, cioè locali destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti, inclusi i trattamenti estetici (CEI 64/8 sez. 710 )
VERIFICA QUINQUENNALE ( 5 ANNI ) per tutti gli altri casi, come ad esempio;
· studi tecnici;
· studi amministrativi;
· attività commerciali (negozi).
La verifica sarà quinquennale sempre che, tali attività non abbiano impianti, ambienti, o non risiedano all’interno di luoghi a maggior rischio in caso d’incendio:
Esempi:
· Un negozio (locale ordinario) inserito all’interno di un Centro C.le soggetto a CPI e quindi a verifica biennale è sottoposto alla stessa periodicità del Centro C.le, per cui la verifica da quinquennale sarà biennale.
· Se all’interno del condominio sono presenti attività produttive, la verifica dei relativi impianti è responsabilità di ogni singolo titolare anche se gli impianti coincidono in parte o per tutto con gli impianti del condominio, per cui se all’interno del condominio vi è un’attività soggetta a verifica biennale ( ristoran te) anche le parti comuni del condominio ereditano la periodicità biennale.