Chi può eseguire la verifica

Il DPR 462  stabilisce che il Ministero delle Attività Produttive identifichi ed abiliti, previo esame dei requisiti del personale tecnico, gli appositi organismi di verifica, indipendenti da qualsiasi vincolo con installatori, progettisti, manutentori, consulenti di impiantistica al fine di garantire l’obbiettività delle verifiche effettuate.

La lista degli organismi preposti è aggiornata periodicamente e consultabile sul sito del Ministero delle Attività Produttive. 

GLI ORGANISMI ABILITATI e CERTIFICATI affiancano l' Asl\Arpa\Inail (ex Ispesl) con lo scopo di migliorare l'efficienza delle verifiche.

Gli Organismi abilitati devono sottostare alla norma EN 45004 e ovviamente aver ottenuto l'abilitazione da parte del Ministero.

 

Per cui stante quanto suddetto le verifiche di legge NON POSSONO ESSERE EFFETTUATE dal nostro installatore/manutentore di fiducia, ne da un professionista quali installatori, progettisti, manutentori, consulenti di impiantistica

Il nostro installatore di fiducia può però effettuare regolare manutenzione dell'impianto di terra ma NON PUO’ CERTIFICARE (emissione e sottoscrizione verbale) il corretto funzionamento dello stesso, così come sancito dal DPR 462.

Quindi concludendo quando si ha bisogno di effettuare le verifiche di legge bisogna obbligatoriamente affidarsi all' Asl\Arpa\Inail o ad ORGANISMI ABILITATI